venerdì 5 agosto 2011

Comunicato Stampa AGP del 05.08.2011 "Vincolo sportivo: nella pallanuoto comandano i soldi"

Comunicato Stampa AGP - N. 8 del 05.08.2011
Vincolo sportivo: nella pallanuoto comandano i soldi
                                       
Oggetto: Circolare Normativa Federazione Italiana Nuoto n. 56 del 25 giugno 2011 sulle “Modalità attuative del vincolo ex art. 5, punto n.9 Statuto F.I.N.”

Nel corso di un incontro tenutosi in data 22 Luglio 2011 l'Ufficio Legale AGP ha elaborato alcune riflessioni in riferimento alla Circolare Normativa della Federazione Italiana Nuoto in tema di vincolo sportivo.
Si allega a tal proposito l'elaborato dell'Ufficio Legale AGP e si coglie l'occasione per ringraziare l'avv. Simon Botto e per rinnovare l'invito ad una collaborazione effettiva all'interno della struttura AGP.
1) CRONOLOGIA DEI FATTI
In data 25 giugno 2011 il Consiglio Federale ha deliberato una nuova normativa in tema di vincoli e “svincoli” tra atleta e società. Tante parole per dire che, se prima del 25 giugno 2011 era difficile ma possibile ottenere lo svincolo dal tesseramento definitivo con la propria società di appartenenza, oggi, oltre alla difficoltà, è stata aggiunta con la nuova normativa l'estrema onerosità. Più nel dettaglio.

Prima della Circolare Normativa del 25/06/2011
Lo Statuto FIN prevedeva espressamente la possibilità, per gli atleti tesserati a vincolo definitivo con la propria società di appartenenza, di potere ottenere lo svincolo dopo 8 stagioni agonistiche a partire dall'anno 2005/2006, previa comunicazione entro lo scadere della sesta stagione. A livello pratico dunque l'atleta che nell'anno 2005/2006 si fosse trovato vincolato a titolo definitivo con la propria società, avrebbe potuto ottenere, allo scadere dell'ottavo anno, e dunque nella stagione agonistica 2013/2014 la piena proprietà del cartellino con una semplice comunicazione, entro il 30 settembre 2011, alla società ed alla Federazione Italiana Nuoto.

Dopo la Circolare Normativa del 25/06/2011
La possibilità di svincolo rimane inalterata dal punto di vista temporale. Stesso meccanismo dunque con una sola aggiunta: oltre alla comunicazione (da oggi da effettuarsi su formulario federale), la circolare normativa prevede la corresponsione obbligatoria di una somma, a titolo di indennità, alla società di appartenenza.
A livello pratico dunque l'atleta che volesse ottenere la piena proprietà del proprio “cartellino” dovrà, a partire dall'anno 2013/2014, comunicare la volontà di non voler rinnovare il vincolo con la società di appartenenza ed inoltre sarà obbligato a corrispondere una somma risultante dalla tabella elaborata dalla Federazione stessa: per un atleta (maschio) di Serie A1, ad esempio, l'indennità fissata è di € 20.000.

2) OSSERVAZIONI
L'Associazione Giocatori di Pallanuoto ha come unico generale obiettivo quello della difesa dei diritti fondamentali dei giocatori e delle giocatrici di pallanuoto che il sistema appena mostrato calpesta inesorabilmente.

Illegittimità della normativa
Il vincolo sportivo è già di per sé un legame assurdo tra società ed atleta ed un istituto tipicamente italiano. La nostra normativa federale oltre a prevedere un tesseramento irragionevolmente lungo, rende estremamente impraticabile l'unica possibilità di scioglimento del vincolo a causa dell'onerosità derivante dalla nuova tabella di indennità elaborata dalla FIN. In sostanza il pallanuotista o la pallanuotista che intendono giocare per una società diversa da quella di appartenenza sono costretti ad affrontare tempi di attesa smisurati (8 anni almeno dalla data del vincolo definitivo) ed obbligati a corrispondere indennità del tutto sproporzionate ed arbitrariamente imposte. Si tratta i generale di una disciplina che viola palesemente molteplici norme di legge, tra le quali:
- Articolo 1 della Legge 23 Marzo 1981 n. 9: l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero".
- Articolo 18 della Costituzione: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...".
- Articolo 24 del Codice Civile: "L'Associato può sempre recedere dall'Associazione [1373 c.c. ] se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato..."

L'attuale normativa, è, oltre che illegittima per i motivi che abbiamo indicato, addirittura anticostituzionale: il Consiglio Federale ha infatti arbitrariamente sancito una disparità di trattamento tra giocatori e giocatrici di pallanuoto prevedendo nella tabella di indennità cifre ridotte del 50% per il settore femminile. Palese violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito (art. 3 Costituzione) e comunitariamente promosso:
- Articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione”;
- Articolo 23 Carta di Nizza Parità tra uomini e donne “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.”

3) CONCLUSIONI
L'Associazione Giocatori di Pallanuoto si propone di affrontare, con ogni strumento a disposizione (giudiziale e mediatico) ed attraverso un confronto con le istituzioni competenti (quali la Federazione), l'attuale sistema del vincolo dei giocatori, al fine di rendere praticabile la crescita personale di ogni singolo atleta e lo sviluppo effettivo di questo bellissimo sport.

AGP comunica inoltre che a Settembre inizierà la campagna adesioni a squadre su tutto il territorio nazionale e che nel mese di ottobre verrà organizzata la presentazione ufficiale dell'Associazione.


UFFICIO LEGALE AGP                                     


Ecco il link con il testo integrale della normativa federale numero 56 del 25 Giugno 2011:http://www.federnuoto.it/pdf/cn_dcf_56_25_06_2011.pdf

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