giovedì 20 ottobre 2011

ANCORA SUGLI SVINCOLI SPORTIVI

Considerazioni formulate dall'ufficio Legale AGP e dalla nostra Vice presidente Caterina D'Amico



Il vincolo sportivo è già di per sé un legame fortissimo tra società ed atleta ed un istituto tipicamente italiano. La nostra normativa federale oltre a prevedere un tesseramento irragionevolmente lungo, rende estremamente impraticabile l'unica possibilità di scioglimento del vincolo a causa dell'onerosità derivante dalla nuova tabella di indennità elaborata dalla FIN. In sostanza il pallanuotista o la pallanuotista che intendono giocare per una società diversa da quella di appartenenza sono costretti ad affrontare tempi di attesa smisurati (8 anni almeno dalla data del vincolo definitivo) ed obbligati a corrispondere indennità del tutto sproporzionate ed arbitrariamente imposte. Si tratta i generale di una disciplina che viola palesemente molteplici norme di legge, tra le quali:
- Articolo 1 della Legge 23 Marzo 1981 n. 9: l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero".
- Articolo 18 della Costituzione: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...".
- Articolo 24 del Codice Civile: "L'Associato può sempre recedere dall'Associazione [1373 c.c. ] se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato..."

L'attuale normativa, è, oltre che illegittima per i motivi che abbiamo indicato, addirittura anticostituzionale: il Consiglio Federale ha infatti arbitrariamente sancito una disparità di trattamento tra giocatori e giocatrici di pallanuoto prevedendo nella tabella di indennità cifre ridotte del 50% per il settore femminile. Palese violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito (art. 3 Costituzione) e comunitariamente promosso:
Articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione”;
Articolo 23 Carta di Nizza Parità tra uomini e donne “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.”


Non esiste una soluzione immediata purtroppo anche se la problematica non tipica solo del nostro sport. 
Occorrono i numeri per fronteggiare il problema e serve quella  rappresentatività che l'Associazione sta gradualmente raggiungendo.

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