giovedì 12 luglio 2012

Sport dilettantistico e giocatori comunitari

In merito alla annosa e chiaccherata questione riguardante la normativa europea sulla circolazione dei lavoratori e la sua applicabilità anche agli sportivi dilettanti, Vi invitiamo a leggere l'articolo su sport&legge della "Gazzetta dello Sport", pubblicato oggi anche sul sito web www.waterpolodevelopmentworld.com

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI APPLICABILE AGLI ATLETI DILETTANTI ….. LA U.E. SEGNA LA FINE DI UN’ERA ?

La notizia riportata alcuni giorni fa sulle pagine di diversi quotidiani ormai è ufficiale: l’Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia (n. 4146/2011) con una formale lettera di messa in mora.
La ragione dell’infrazione?  La violazione dei principi di parità di trattamento nell’accesso all’attività lavorativa e alle attività economiche e di libertà di circolazione di cui all’art. 45 del Trattato U.E. a causa del tetto al numero massimo di stranieri comunitari tesserabili per le società di pallanuoto previsto dalla Federnuoto (F.I.N.).  Secondo il citato art. 45, infatti, “la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata” “ implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro” importando il diritto di “spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri”. Quanto sopra stride quindi con le norme previste dalla F.I.N. che equiparano gli atleti stranieri comunitari agli atleti stranieri NON comunitari. Per la U.E. gli atleti comunitari dovrebbero invece essere equiparati agli italiani ed essere liberi di circolare (e quindi essere tesserati) senza limiti di alcun genere.  Il Regolamento della Pallanuoto maschile serie A 1, regolando, infatti, il tesseramento degli Atleti c.d. non Italiani, dispone che “ è possibile tesserare sino ad un massimo di 2 (due) Atleti non Italiani”.  
Le conseguenze dell’infrazione?  Consistenti ! Una sanzione da 10 milioni di euro se la F.I.N. entro il 26/05/2012 non adeguerà i propri regolamenti federali alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.  Nei fatti però la procedura di infrazione potrebbe avere conseguenze anche sulle altre discipline sportive: lo sport italiano difficilmente potrà quindi continuare ad ignorare i principi comunitari  in nome della c.d. “specificità” dello sport.
Ma come siamo arrivati a questo punto? Nel febbraio del 2011 la U.E. aveva inviato una lettera alla F.I.N. con la quale si chiedeva in nome della libera circolazione dei lavoratori di eliminare i limiti al tesseramento degli stranieri comunitari.  LA F.I.N. invece nel Regolamento della Pallanuoto maschile serie A 1, per la stagione agonistica 2011/2012  ha mantenuto il  tetto di due stranieri e ha stabilito che dalla stagione agonistica 2012/2013 il numero degli atleti non italiani sarebbe stato ridotto ad uno solo. L’Unione  Europea non è stata d’accordo e conseguentemente ha aperto la procedura contro l’Italia confermando la violazione dei citati principi del diritto comunitario.
All’Italia sono quindi concessi due mesi per presentare le proprie osservazioni circa gli addebiti mossi, in caso negativo, la Commissione U.E., organo competente per la procedura, emetterà un parere motivato con cui opererà una formale diffida ad adempiere nei confronti dello Stato sottoposto alla procedura.
Se l’Italia non si conformerà al parere nel termine fissato dalla Commissione, questa sarà legittimata a proporre ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.  Se poi la Corte decidesse riconoscendo la violazione del diritto comunitario, l’Italia avrà l’obbligo di porre rimedio alla violazione accertata, fermo restando che se la Commissione ritenesse inidonei i provvedimenti presi per conformarsi alla sentenza , potrà anche avviare un’ulteriore procedura di infrazione con un nuovo giudizio innanzi alla stessa Corte per l’esecuzione della sentenza chiedendo anche il pagamento di una somma forfettaria e di una penalità di mora.
Giuridicamente la questione, quindi, è molto interessante in quanto il principio di libera circolazione  invocato dall’Unione europea opera per i “lavoratori” e quindi  – in linea di principio -  in Italia dovrebbe operare solo per gli sportivi c.d. professionisti, per tali intendendosi  quelli ai quali si applica la legge sul lavoro sportivo, la c.d. Legge n. 91 del 1981. Gli atleti della F.I.N. però per definizione statutaria sono dilettanti. Perché allora applicare tali principi comunitari anche a tutti gli sportivi dilettanti, ossia agli atleti non professionisti?
A rispondere al questo sovviene la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea.
In principio, infatti, furono i casi dell’olandese Walrave e dell’italiano Donà a portare all’attenzione dei giudici il problema della libera circolazione dei lavoratori. Poi arrivò la famosa sentenza Bosman nel 1995.
Nel caso Walrave (1974) la Corte di Giustizia della Comunità Europea statuiva che l’attività sportiva doveva essere disciplinata dal diritto comunitario in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell’art. 2 Trattato CE, Tale veniva, infatti, considerata ogni attività che, anche se non si proponeva uno scopo di lucro, partecipava agli scambi economici.
Nel caso Donà (1976) si riconosceva esplicitamente che l’attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti, che svolgevano un lavoro subordinato o effettuavano una prestazione di servizi retribuita, rivestiva carattere economico per cui erano incompatibili con il Trattato CE le norme di una disciplina che riservano ai soli cittadini nazionali il diritto di partecipare, come sportivi professionisti o semi-professionisti, a incontri di calcio.
Nella famosa sentenza Bosman del 1995 si fece un ulteriore passo in avanti e grazie ad essa il diritto comunitario entra prepotentemente nell’ambito della regolamentazione delle attività sportive, mettendo per la prima volta in discussione il sistema di trasferimento dei calciatori da una società ad un’altra e sgomberando il campo da possibili affermazioni che tendevano a porre in discussione l’efficacia dell’ordinamento comunitario in relazione a quello sportivo. La Corte ribadiva che  l’attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti costituiva  attività economica Inoltre, secondo la Corte, le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non ostacolavano normative o prassi giustificate da motivi non economici, inerenti alla natura e al contesto specifici di alcune competizioni sportive. La restrizione della sfera d’applicazione delle norme sulla libera circolazione doveva restare, tuttavia, entro i limiti del suo oggetto specifico e non poteva essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dalla sfera d’applicazione del Trattato. Per la giurisprudenza della Corte, quindi, l’unico fattore che contava  era il carattere economico dell’attività svolta, mentre risultava priva di rilevanza la qualifica, meramente formale, di atleta professionista o dilettante.  Nel c.d. casoDeliege (2000) si chiariva  addirittura l’irrilevanza della qualifica dell’atleta e si consideravano le attività strumentali che generavano reddito andando oltre la mera attività sportiva e affermandosi anche che la semplice circostanza che una Federazione sportiva qualificasse unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne facevano parte non era di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitassero attività economiche ai sensi dell’art. 2 Trattato CE.
Pertanto, l’analisi della giurisprudenza comunitaria permettere di concludere che, per considerare un’attività sportiva come un’attività economica rilevante per il diritto comunitario, è necessaria l’esistenza di uno stretto legame tra l’aspetto puramente sportivo e quello economico dell’attività stessa, nel senso che, laddove la partecipazione di un atleta ad una competizione sportiva trascende il mero aspetto agonistico, rivelando anche una propria dimensione economica (contratti sponsorizzazione, compensi ecc.), allora si configura proprio come un’attività economica.
Al contrario, quando l’evento sportivo presenta unicamente una rilevanza sportiva, al di fuori di ogni logica economica, si è fuori dall’ambito comunitario.
Ma gli altri sport italiani come si pongono  in rapporto a tali criteri?
Nel basket, per es., il discrimen non è la nazionalità quanto formazione sportiva italiana., ovvero avere praticato attività sportiva per almeno 4 anni nei vivai italiani. Ogni squadra può scegliere due moduli: 5 atleti non “formati” (3 extraeuropei) più 7 “formati”, oppure 6 non “formati” (2 extraeuropei) più 6  “formati.
Nella pallavolo in A1 3 atleti su 7 devono essere italiani (compreso il libero) che sale a 5 in A2  sia maschile che femminile. Nella A1 femminile il limite è poi sull’iscrizione a referto che prevede un minimo di 6 italiane di cui 3 sempre schierate, ma anche qui non sussiste differenza tra atleti comunitari e atleti non comunitari.
Nel Rugby (Celtic, Treviso e Aironi) si possono mettere a referto 5 atleti non di formazione italiana: 1 in prima linea, 1 in  seconda linea, 1 in terza linea, 1 tra i mediani ed estremo, 1 tra centri e ali.  In Eccellenza si possono tesserare 5 non comunitari  però  nel referto devono esserci  17 italiani formati su 22 giocatori.
Nell’Hochey pista e pallamano ancora non vi è distinzione tra atleti comunitari e atleti non comunitari. Per il primo vi è il limite di 3  atleti, per la pallamano di 2 atleti. Per l’hochey prato invece il limite è di 3 atleti non comunitari mentre non sussistono limiti per i comunitari.
Emerge, quindi, chiaramente una profonda differenza tra le varie discipline sportive che arricchiscono un quadro generale che si dimostra il più variegato possibile.

Sarà quindi interessante attendere le reazioni delle varie Federazioni Sportive Italiane alla richiesta della U.E. di uniformazione ai principi europei, nonché del CONI – che dello sport italiano è il massimo organo regolatore – per verificare se in oggi si può ancora individuare una zona franca  e salvare la c.d. specificità dello sport oppure invertire la rotta e andare incontro all’Europa. 

Per info e consulenze: ufficiolegale@assopn.it

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